Whisteblowing
Chi puΓ² segnalare?
BEFED si impegna a operare in modo etico e responsabile e chiede alle persone con cui stabilisce o ha stabilito rapporti nel contesto delle proprie attivitΓ , e nello specifico:
- i dipendenti di BEFED;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I dellaΒ legge n. 81/2017, nonchΓ© i titolari di un rapporto di collaborazione di cui allβΒ 409 del codice di procedura civileΒ e allβart. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attivitΓ lavorativa in favore di BEFED;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di BEFED;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attivitΓ lavorativa presso BEFED;
- i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attivitΓ presso BEFED;
- i clienti, i potenziali clienti di BEFED;
- gli azionisti (persone fisiche) i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di BEFED, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. di comportarsi in modo analogo.
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A tal fine, BEFED ha implementato regole specifiche, un processo di whistleblowing e nominato un Organo di gestione del canale di segnalazione interno.
BEFED vuole quindi fornire ai potenziali segnalanti canali sicuri che garantiscano la riservatezza della loro identitΓ e del contenuto della segnalazione, fatti salvi eventuali obblighi di legge, e la loro protezione da eventuali ritorsioni. Analogamente sono protetti dalle ritorsioni anche i facilitatori, i familiari e colleghi del segnalante e le societΓ /enti ad essa collegate.
Chiunque ponesse in essere condotte ritorsive, discriminatorie, sleali o non corrette nei confronti del segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione potrΓ essere sottoposto a procedimento disciplinare, ove applicabile e/o denunciato allβAutoritΓ giudiziaria qualora il suo comportamento possano essere ravvisati gli estremi di un reato.
La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:
- quando il rapporto giuridico tra BEFED o lβorganizzazione di cui lo stesso fa parte ed il segnalante Γ¨ in corso;
- quando il rapporto giuridico tra BEFED ed il segnalante o lβorganizzazione di cui lo stesso fa parte, non Γ¨ ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova per i dipendenti;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Cosa segnalare?
BEFED incoraggia tutti quanti sono in rapporti di affari, come indicato al punto precedente, a segnalare qualsiasi attivitΓ scorretta, disonesta o potenzialmente illegale sia la stessa giΓ commessa, probabilmente o potenzialmente commessa, oltre a comportamenti che possano causare un danno o un pregiudizio, anche di immagine, a BEFED.
Cosa non segnalare?
Non saranno trattate le segnalazioni diverse da quelle sopra descritte e nello specifico quelle legate ad interessi di carattere personale, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono giΓ totalmente di dominio pubblico, nonchΓ© le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (c.d. βvoci di corridoioβ).
Eventuali segnalazioni su temi HR (es. molestie, bullismo, pari opportunitΓ , diversitΓ di genere) saranno gestite ai sensi della normativa interna in materia.
Se la segnalazione risulta infondata e nessuna azione giudiziaria o disciplinare viene avviata, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi nei tempi indicati nellβinformativa.
In caso di segnalazioni infondate, in malafede, negligenti, BEFED si riserva di agire in difesa dei propri interessi o dei soggetti danneggiati oggetto della segnalazione. Successivamente i dati personali saranno cancellati/distrutti o resi anonimi nei tempi indicati nellβinformativa.
Β
Come segnalare?
In attuazione alla normativa, BEFED mette a disposizione le seguenti modalitΓ per effettuare unaΒ segnalazione interna:
- Forma scritta
- Incontro riservato
La segnalazione in forma scritta tramite raccomandata/posta ordinaria
Per il segnalante che privilegia la segnalazione in forma scritta tramite raccomandata (da preferire) o posta ordinaria, Γ¨ opportuno che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, laddove il segnalante non volesse mantenere lβanonimato; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.
Si raccomanda, per quanto possibile che il segnalante indichi un suo riferimento per poter essere contattato (ad esempio una casella mail con un nominativo non necessariamente riconducibile al segnalante e non su dominio aziendale di BEFED) in modo da essere successivamente contattato per eventuali approfondimenti e per dare riscontro che la sua segnalazione Γ¨ stata ricevuta e presa in carico). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi allβesterno la dicitura βriservataβ indirizzata a βOrgano di gestione del canale di segnalazioneβ presso BEFED FRANCHISING BERGAMO. La segnalazione Γ¨ poi oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte di BEFED.
Laddove il segnalante non utilizzasse una sola busta la sua segnalazione verrΓ comunque presa in carico.
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Incontro riservato
Infine, laddove il segnalante desiderasse ottenere un colloquio riservato con lβODV o con un membro dellβOrgano di gestione del canale di segnalazione interno lo puΓ² richiedere tramite la segnalazione in forma scritta (secondo le modalitΓ precedentemente indicate) indicando preferibilmente il luogo dove desidera che sia organizzato lβincontro che sarΓ verbalizzato e sottoscritto dal segnalante solo con il suo consenso. Laddove fosse richiesto da parte del segnalante puΓ² essere organizzato anche un incontro tramite piattaforma a distanza (es. teams).
Β
Il segnalante se lo ritiene opportuno puΓ² ricorrere anche al supporto, richiedendo uno o piΓΉ incontri, a un facilitatore/i che puΓ² svolgere anche il ruolo di mediatore.
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Il segnalante puΓ² utilizzare ilΒ CANALE ESTERNO MESSO A DISPOSIZIONE DALLβANACΒ https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/Β qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
- il canale interno messo a disposizione dellβazienda non appare idoneo a tutelare la riservatezza delle persone e del contenuto della segnalazione;
- lβazienda non ha dato seguito ad una segnalazione effettuata tramite il canale interno;
- esiste una evidente probabilitΓ che unβeventuale segnalazione non avrebbe seguito o determinerebbe un concreto rischio di ritorsioni nei confronti del segnalante o di altre persone;
- esiste un concreto pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche per lβincolumitΓ fisica di una o piΓΉ persone) che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia unβampia risonanza per impedirne i possibili effetti).
I casi 3 e 4 devono basarsi su fondati motivi e non su semplici illazioni.
Inoltre, il segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione effettuata puΓ² comunicare lβaccaduto allβANAC secondo quanto previsto dallβart. 19 del D. Lgs. 24/2023, al fine di permettere a questβultima di svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa ed eventualmente irrogare una sanzione al soggetto che ha messo in atto la misura ritorsiva.
Al momento della pubblicazione di questa istruzione lβaccesso al canale di segnalazione Γ¨ disponibile sul sito istituzionale di ANAC alla paginaΒ https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
Γ opportuno visitare direttamente i siti delle AutoritΓ per verificare eventuali ulteriori condizioni per la segnalazione esterna e aggiornamenti sui canali di segnalazione.
Il segnalante puΓ², infine, decidere di effettuare unaΒ divulgazione pubblica, ovvero rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Come ulteriormente puΓ² essere protetto il segnalante?
Al fine di tutelare il segnalante Γ¨ possibile applicare ulteriori misure oltre a quelle indicate, in particolare si suggerisce al segnalante:
- di fornire esclusivamente informazioni attenenti alla segnalazione;
- di effettuare alla casella di posta elettronica (se ha privilegiato tale canale) da un collegamento non aziendale (ad esempio dalla propria abitazione);
- utilizzare un browser in navigazione anonima e provvedere successivamente allβeliminazione della cronologia di navigazione del browser. Il segnalante in tal modo puΓ² aumentare al massimo la riservatezza (riducendo il rischio di osservazioni indiscrete).
Quale deve essere il contenuto della segnalazione?
Γ opportuno che la segnalazione contenga le informazioni riguardanti il nominativo del/i soggetto/i o riferimenti della/e struttura/e presunti responsabili della violazione e una breve descrizione della supposta violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si Γ¨ verificato il fatto/i fatti, evidenziando anche eventuali soggetti terzi coinvolti, a conoscenza dei fatti (testimoni) o potenzialmente danneggiati.
La segnalazione inoltre:
- deve indicare le generalitΓ del segnalante laddove questo non voglia mantenere lβanonimato;
- deve indicare un recapito del segnalante a cui comunicare gli aggiornamenti (ad esempio, come precedentemente indicato, una casella mail con un nominativo non necessariamente riconducibile al segnalante e non su dominio aziendale di BEFED).
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Per facilitare la gestione della segnalazione, Γ¨ opportuno allegare tutta la documentazione di supporto disponibile.
Il segnalante che risulta coinvolto, dovrΓ specificarlo, poichΓ© potrebbe ricevere un trattamento diverso rispetto agli altri soggetti, compatibilmente con la normativa applicabile.
Nella segnalazione non devono essere inseriti dati personali ulteriori a quelli strettamente necessari e/o non pertinenti per procedere con le indagini.
Γ possibile effettuare segnalazioni anonime?
Recrui Srl incoraggia i segnalanti a privilegiare le segnalazioni non anonime al fine di snellire e rendere piΓΉ efficienti le indagini; inoltre, nel caso di segnalazione anonima, lβOrgano di gestione del canale di segnalazione interna potrebbe non essere in grado di investigare efficacemente la segnalazione e/o di contattate il segnalante per dare riscontro del ricevimento della segnalazione. Quindi si raccomanda, laddove il segnalante intenda utilizzare tale modalitΓ , che la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).
Si precisa che, qualora il segnalante opti per la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio e non possono essere protette da BEFED. Pertanto, ove il segnalante riveli volontariamente la propria identitΓ , non verrΓ in rilievo la tutela della riservatezza. Qualora, invece, il segnalante, non riveli la propria identitΓ , BEFED tratterΓ la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima.
Cosa fa BEFED dopo aver ricevuto la segnalazione?
Il processo di Whistleblowing si articola nelle seguenti fasi:
- ricezione della segnalazione;
- valutazione preliminare a cura dellβOrgano di gestione del canale di segnalazione interna;
- indagine;
- chiusura della segnalazione.
LβOrgano di gestione del canale di segnalazione interna verifica la segnalazione ricevuta per accertare quanto descritto ed entro massimo 7 giorni ne dΓ comunicazione al segnalante. I risultati dellβindagine possono prevedere piΓΉ passaggi ed approfondimenti e la stessa potrΓ coinvolgere altri soggetti che sono autorizzati a trattare i dati personali del segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione. A questa attivitΓ non parteciperanno in nessun caso eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione effettuata. Tuttavia, nel caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle AutoritΓ , lβobbligo di riservatezza dellβidentitΓ dei soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione potrebbe venire meno nei modi ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile. LβidentitΓ del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui la si potrebbe evincere possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a gestire la segnalazione solo con il consenso del segnalante, oppure quando obbligatorio o legittimo ai sensi della normativa applicabile o la rivelazione dellβidentitΓ Γ¨ indispensabile (ad esempio nellβambito di indagini avviate allβautoritΓ giudiziaria); in questi ultimi due casi, il segnalante sarΓ informato da BEFED in merito ai motivi di tale comunicazione.
Al termine dellβindagine (ed al massimo entro tre mesi dalla segnalazione) vengono comunicati allβamministratore unico i risultati della stessa e, se del caso, proposte le misure di prevenzione, mitigazione, penalizzazione che questβultimo puΓ² adottare.
In alcuni casi lβOrgano di gestione del canale di segnalazione interna non procede a trattare la segnalazione, nel qual caso ne fornisce adeguata motivazione al segnalante. Tali condizioni si verificano:
- qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti che β seppur riguardanti BEFED β risultano βsegnalazioni non inerentiβ, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: reclami di natura commerciale, proposte commerciali, attivitΓ di marketing;
- qualora sui fatti segnalati sia nota lβesistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche AutoritΓ (es. autoritΓ giudiziarie e organi amministrativi);
- qualora la segnalazione sia relativa a fatti giΓ in precedenza noti e compiutamente accertati e senza che la nuova segnalazione abbia aggiunto o consenta di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto giΓ conosciuto (c.d. segnalazioni superate), ovvero qualora venga solo prodotta documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolaritΓ ;
- qualora lβOrgano di gestione del canale di segnalazione interna manifesti incompetenza sulle questioni segnalate.
In tutti questi casi lβOrgano di gestione del canale di segnalazione interna archivia la segnalazione dandone riscontro al segnalante ed eventualmente indirizzandolo verso altro soggetto a cui far pervenire la suddetta segnalazione.
In alcuni casi puΓ² essere necessario, previa autorizzazione del segnalante, comunicare a soggetti terzi autorizzati i suoi dati; mentre lβamministratore unico si riserva di comunicare lβoggetto della segnalazione allβAutoritΓ Giudiziaria senza richiedere preventivamente il consenso del segnalante (art 12 comma 3 D.Lgs 24/2023 βNellβambito del procedimento penale, lβidentitΓ della persona segnalante Γ¨ coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dallβarticolo 329 del codice di procedura penaleβ).
Da chi Γ¨ composto lβOrgano di gestione del canale di segnalazione interna?
LβOrgano di gestione del canale di segnalazione interna Γ¨ composto da membri indipendenti e non esecutivi che sono stati scelti e designati in ragione della loro competenza e tenuti alla completa riservatezza delle informazioni di cui possono venire a conoscenza.
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